FALSIFICAZIONE – SOSTITUZIONE DI PERSONA

delitti contro la fede pubblica  avvocato penalista Andria

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate | Alterazione di monete | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate | La spendita di monete falsificate ricevute in buona fede | La falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati | La contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo | La falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto | Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto | Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni | introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative | Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità | Falsità materiale commessa dal privato | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico | Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico | Falsità in scrittura privata | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato | Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito | Sostituzione di persona | Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri | Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi | Usurpazione di titoli o di onori

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICAfalsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICAfalsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICAfalsità in atti
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DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICAfalsità personale
falsificazione

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    Andria – Piazza Ruggero Settimo, 24

    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.
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