Convivenze di Fatto – Unioni Civili
Il D.d.l. n. 2081 ha ad oggetto l’istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché la disciplina delle convivenze di fatto.
La costituzione dell’unione civile consente a persone maggiorenni dello stesso sesso di acquistare gli stessi diritti e di assumere i medesimi doveri. La disciplina dell’unione civile – similmente a quella relativa al matrimonio, ancorché non si tratti di un vero e proprio matrimonio – riguarda diritti e doveri di natura sia personale che patrimoniale.
Dall’unione civile deriva infatti l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma anche quello a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna parte in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
“Conviventi di fatto” sono invece due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Dalla disciplina delle convivenze di fatto deriva, tra gli altri, il diritto reciproco di visita in caso di malattia o di ricovero, il diritto di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, così come previste per i coniugi e i familiari.
Il contratto di convivenza ex comma 50 del D.d.l. Cirinnà potrà essere sottoscritto dai conviventi dinanzi ad un avvocato.
Dispone invero il comma 51 che “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato”.
Con il comunicato stampa del 26/02/2016 il Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato come, a conferma della funzione istituzionale e sociale dell’Avvocatura e con il contributo e l’impegno della stessa, gli avvocati potranno stipulare “accordi formali e vincolanti idonei a tutelare i valori affettivi di tutte le persone ed in particolare dei più deboli”.
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