Il Capo I del Titolo III si occupa in particolare dei delitti contro l’attività giudiziaria.
Si tratta di reati che, pur essendo posti a tutela dell’interesse – comune a tutti i delitti contro l’amministrazione della giustizia – al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, presidia in particolare gli aspetti processuali.
I reati previsti dagli articoli da 361 a 365 c.p. proteggono invero l’esigenza che l’Autorità giudiziaria venga informata da chi ha il dovere di farlo e che abbia conseguentemente la possibilità di esercitare l’azione penale.
Si tratta infatti dei delitti di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.), omessa denuncia da parte del cittadino (art. 364 c.p.) con riferimento a delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo, omissione di referto (art. 365 c.p.) da parte dell’esercente una professione sanitaria.
L’art. 363 c.p. stabilisce un aggravamento di pena con riguardo ai delitti di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e da parte di un incaricato di pubblico servizio qualora l’omissione o il ritardo attenga a un delitto contro la personalità dello Stato.
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall’art. 366 c.p., punisce chi, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
I delitti di cui agli articoli da 367 a 370 c.p. tutelano invece l’apparato giudiziario, affinché non venga attivato inutilmente. Ciò avviene infatti nell’ipotesi di simulazione di reato (art. 367 c.p.), calunnia (art. 368 c.p.), autocalunnia (369 c.p.) e simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (370 c.p.).
Vi sono ancora reati che sanzionano il compimento di atti che possano fuorviare l’attività giudiziaria: falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.), false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), frode processuale (art. 374 c.p.), false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis c.p.), intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.).
Fanno altresì parte dei delitti di cui al Capo I i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-bis c.p.), patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.), millantato credito del patrocinatore (art. 382 c.p.).
L’art. 384 c.p. prevede una causa di non punibilità per chi commetta i fatti di cui agli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 c.p. per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Il 2 agosto 2016 è entrata in vigore la Legge n. 133 dell’11 luglio 2016 recante «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio».
La legge n. 133/2016 è costituita dai tre seguenti articoli, che introducono nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio, le circostanze aggravanti per il caso di condanna e le circostanze speciali:
Articolo 1
- L’articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
- a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
- b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».
- All’articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
[ Si riporta il testo dell’articolo 374 del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). – Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.». ]
- Dopo l’articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo».
- All’articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».
Articolo 2
- Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l’articolo 384-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 384-ter (Circostanze speciali). – Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori».
Articolo 3
- All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[ Si riporta il testo dell’articolo 376 del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 376 (Ritrattazione). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.». ]
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