Commissione Europea per efficienza della Giustizia – IL RAPPORTO 2016 (per il 2014)

commissione europea per efficienza della giustizia

IL RAPPORTO 2016 (PER IL 2014) DELLA
”COMMISSIONE EUROPEA PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA”
IN SENO AL CONSIGLIO D’EUROPA

European Judicial Systems Efficiency and Quality of Justice (N. 23)

Prof. Avv. Giuseppe Losappio  |  Avv. Simona Aduasio

Premessa

A fine ottobre del 2016 la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) [1] ha pubblicato il rapporto relativo ai dati del 2014.

Il documento propone (tra l’altro) preziosi elementi di conoscenza e valutazione sul “funzionamento” della giustizia in Italia, offrendo per ciascuna voce del sistema la possibilità di confrontare i dati nazionali con quelli degli altri 45 paesi europei che hanno risposto ai questionari della Commissione[2].

Tra le informazioni più rilevanti spiccano quelle relative al budget pro-capite; al budget del sistema giudiziario; alle entrate derivanti dai costi della giustizia a carico del cittadino o dell’utente; al numero dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati; all’organizzazione dei tribunali.

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    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.