BLOWIN’ IN THE WHISTLE

BLOWIN’ IN THE…WHISTLE:

IL PRIMO RAPPORTO DELL’ANAC SUL C.D. WHISTLEBLOWING

Prof. Avv. Giuseppe Losappio  |  Avv. Simona Aduasio

1. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha reso noti i risultati del primo monitoraggio sul whistleblowing e il prototipo di una applicazione per la gestione delle segnalazioni di illeciti (anche) confrontando la realtà italiana con le esperienze degli ordinamenti di altri Paesi, membri dell’OCSE, in particolare.

Il documento muove, innanzitutto, dal tentativo di definire l’istituto non mancando di evidenziare la difficoltà di tradurre il significato di whistleblower, che (of course) letteralmente significa “soffiatore nel fischietto” ma figurativamente (per lo più nell’american english) evoca l’azione dell’arbitro che segnala un’irregolarità e, per ulteriore traslazione semantica, quella delle forze dell’ordine che intervengono per ripristinare l’ordine pubblico ovvero di un soggetto che innesca l’attività di un gatekeeper, all’interno a all’esterno di un ente. A quest’ultima accezione del lemma si riferisce precisamente l’A.N.A.C., in connessione con la definizione contenuta nella l. n. 190/2012 (art. 1, co. 51, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”), dove il whistleblower è identificato con “il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Inteso il whistleblowing come l’attività di segnalazione, da parte di dipendenti pubblici o privati, di illeciti o comunque di fenomeni di mala gestio, indispensabile per la prevenzione della corruzione e l’emersione di illeciti di interesse pubblico, il rapporto si propone, innanzitutto, l’obiettivo di emancipare il whistleblower dalle flessioni prettamente negative, quali “spione, delatore, traditore[1], radicate in una certa cultura dell’omertà, comune sia alle organizzazioni private che a quelle pubbliche, dove “l’attività di segnalazione” viene ancora percepita come un “elemento di rischio[2].

Contatta

l’Avvocato Penalista  Simona Aduasio

    Il tuo nome (obbligatorio)

    La tua email (obbligatoria)

    Il tuo telefono (obbligatorio)

    L'Avv. Aduasio potrebbe contattarti telefonicamente: a che ora preferisci?

    Ore 9,00 / 12,00Ore 13,00 / 16,00Ore 17,00 / 21,00

    La tua richiesta in breve

    Il tuo messaggio

    Se desideri puoi inviare un documento o immagine inerente (max 3mb)

    Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003

    Contatta ora l'Avvocato

    tel. 0883 897474
    mob. 328 6503414
    fax 0883 1921240
    Andria – Piazza Ruggero Settimo, 24

    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.