Diffamazione Facebook
avvocato penalista Andria | Avvocato Simona Aduasio
DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO FACEBOOK
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca
del social network “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata
Diffamazione Facebook – Avvocato Andria
DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO FACEBOOK
L’articolo 595 del codice penale disciplina il delitto di diffamazione, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro per chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, fuori dai casi di ingiuria (fattispecie di reato ormai depenalizzata).
L’articolo 595 del codice penale disciplina il delitto di diffamazione, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro per chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, fuori dai casi di ingiuria (fattispecie di reato ormai depenalizzata).
La condotta del reato di diffamazione (anche quando non aggravata) richiede la sussistenza di tre requisiti:
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l’offesa alla reputazione di una persona, intesa anche solo come probabilità o possibilità che l’uso di parole o di atti possano provocare un’effettiva lesione all’onore;
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l’assenza della persona offesa, elemento che segna il discrimen con l’abrogato delitto di ingiuria;
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la comunicazione con più persone, essendo necessario che il soggetto agente renda l’offesa percepibile ad almeno due soggetti (esclusi ovviamente il soggetto attivo e la persona offesa).
Nei commi successivi al primo, l’articolo 595 c.p. stabilisce tre aggravanti: quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato , quando è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico , nonché quando è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.
L’ipotesi che qui approfondiamo è quella prevista dal comma terzo dell’art. 595 c.p., cioè l’aggravante relativa alla diffamazione commessa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Come noto, negli ultimi anni è diventata sempre più frequente l’integrazione della predetta aggravante qualora la condotta diffamatoria sia posta in essere mediante l’utilizzo della rete internet e dei social network.
Ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il reato di diffamazione possa essere commesso a mezzo internet (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511; 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass. Pen., Sez. V, n. 44980 del 16 ottobre 2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Cass. Pen., Sez. V, n. 16262 del 4 aprile 2008).
In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca del social network “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen.
La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca Facebook ha invero potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (così Cass. Pen., Sez. V, n. 8328 del 2016; Sez. I, n. 24431 del 2015).
Pertanto, postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che – rileva ancora la Cassazione – se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., terzo comma.
Da ultimo, è interessante la sentenza n. 50 del 2017 della I sezione penale della Corte di Cassazione, la quale – nel risolvere il conflitto negativo di competenza per materia tra Giudice di Pace e Tribunale – ha affermato che «La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5, n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5, n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459)».
L’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p. – integrata dalla commissione della condotta offensiva mediante l’utilizzo di un social network – radica pertanto la competenza per materia in capo al Tribunale in ordine al reato di diffamazione e non già al Giudice di Pace, prevedendo inoltre la pena edittale della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
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