PROGETTO TRAUMA

Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors

Avvocato Simona Aduasio

L’Avv. Simona Aduasio è stata selezionata dal Consiglio Nazionale Forense per partecipare al progetto TRAUMA – Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors.

Il Consiglio Nazionale Forense partecipa ai progetti TRAUMA “Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors” e TRALIM II “Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration II” in partenariato con il Consejo General de la Abogacía Española (Spagna), la Law Society of Ireland (Irlanda), la Athens Bar Association (Grecia), la Krajowa Rada Radcow Prawnych (Polonia) ed il Barreau de Paris (Francia).

I progetti, coordinati dalla European Lawyers Foundation (Fondazione del Consiglio degli Ordini Forensi europei – CCBE), sono finanziati dalla Commissione europea (DG Justice) con l’obiettivo di formare 600 avvocati provenienti da 6 diversi Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia) in materia di diritto europeo della migrazione e dell’asilo e di offrire l’opportunità di visite per 5 avvocati per paese partner nei centri di accoglienza in Grecia, Spagna e Italia.

La formazione offerta dai progetti TRAUMA e TRALIM II è condotta nella logica della doppia prospettiva del diritto UE (Regolamenti, Direttive, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) e del quadro giuridico di riferimento del Consiglio d’Europa (Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e giurisprudenza CEDU).

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    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.