Alcoltest: è reato rifiutare l’accertamento prima dell’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore?
Avvocato Simona Aduasio
Alcoltest: è reato rifiutare l’accertamento prima dell’avvertimento
del diritto all’assistenza del difensore?
(Avv. Simona Aduasio)
Nota a sentenza Cass. penale, Sez. IV, n. 5314 del 10 febbraio 2020 (ud. 8 novembre 2019)
Avv. Simona Aduasio
Con la sentenza in commento la quarta sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, che punisce il conducente che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza.
In particolare, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, pur essendovi certezza in ordine all’allontanamento dell’imputato dal presidio ospedaliero prima di essere sottoposto al prelievo ematico, si dubita se l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dovesse essere dato solo immediatamente prima del prelievo medesimo o, viceversa, non appena la polizia giudiziaria avesse formulato la richiesta ai sanitari di provvedere alla ricerca dell’alcool nel sangue, al di fuori dei protocolli medici da applicare per la cura del paziente.
La Cassazione ha infatti affermato che, mentre in passato si è ritenuto che «quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento», recentemente, nell’ambito di una rivisitazione dell’operatività del sistema delle garanzie di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si è affermato – anche alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015 – che «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento».
Tuttavia, nel caso oggetto della sentenza in commento, resta il dubbio in ordine al momento in cui dovesse essere dato l’avviso al conducente. Invero, la Suprema Corte rileva che «nel caso di specie, se è certo che l’imputato lasciò il nosocomio prima di essere sottoposto al prelievo ematico, ciò di cui si dubita, invece, è se l’avviso dovesse essere dato solo immediatamente prima del prelievo ematico o, viceversa, non appena la polizia giudiziaria formuli la richiesta ai sanitari di provvedere alla ricerca dell’alcool nel sangue, al di fuori di protocolli medici da applicare per la cura del paziente».
Si tratta di una questione cruciale nella valutazione della sussistenza del reato di cui all’art. 186, comma 71 C.d.S., posto che l’esercizio della facoltà di nominare un difensore, ma ancor prima la conoscenza della richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 186, comma C.d.S., deve considerarsi incidente sulla consapevolezza che l’allontanamento, prima dell’esecuzione dell’esame, configura rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ossia una condotta sanzionata dalla legge. E questo nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facoltà, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all’obbligo di legge.
Per concludere, è questo il motivo di una pronuncia della Corte di Cassazione con rinvio alla Corte di Appello territoriale per un nuovo giudizio volto a portare termine il ragionamento che sorregge la decisione, affrontando la ricostruzione circa il momento in cui l’imputato fu edotto della necessità di effettuare l’esame per consentire l’accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria e chiarendo se e quando l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., fu dato all’interessato.
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