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Coronavirus e sanzioni amministrative: come contestare le multe

Il decreto-legge n. 19/2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020 e recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino ad un terzo (da € 533,33 ad € 4.000) se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di omessa adozione delle misure che abbiamo già esaminato in questo articolo.

Pagamento in misura ridotta della multa

Il decreto-legge n. 19 del 2020 richiama i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del Codice della Strada in materia di pagamento in misura ridotta.

È prevista infatti la riduzione del 30% dell’importo della sanzione inflitta qualora venga pagata nel termine di 30 giorni dalla contestazione, se precedente al 31 maggio.

Con riferimento alle violazioni per le è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Modalità di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

Se non intende contestare la multa, il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Nel verbale devono essere invero indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura (ad esempio, il POS) il conducente può anche effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta del 30%. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Come contestare le multe

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e si ritenga di essere stati ingiustamente sanzionati, è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notificazione dinanzi al Prefetto territorialmente competente, il quale – dopo aver ascoltato gli interessati che ne abbiano eventualmente fatto richiesta ed esaminato i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi:

  • se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento;
  • se invece considera infondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Con l’ordinanza di archiviazione deve essere altresì disposta la restituzione delle cose eventualmente sequestrate.

Nel caso in cui il Prefetto, ritenendo fondato l’accertamento, emetta l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, è possibile proporre un ulteriore ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento prefettizio.

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