risarcimento eccessiva durata processi | avvocato Andria

coronavirus privacy diritto oblio

Risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi

Spesso si sente parlare delle lungaggini della macchina della giustizia in Italia, ma non tutti sono a conoscenza che sin dal 2001 è previsto per legge il risarcimento ai soggetti “vittime” dei ritardi nei procedimenti, siano essi civili, penali o amministrativi. In particolare, la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta Legge “Pinto”), disciplina l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Quando la durata di un processo può dirsi “eccessiva”?

Ai sensi della Legge Pinto, si considera rispettato il termine ragionevole quando il processo non eccede rispettivamente le seguenti durate:

  • tre anni in primo grado
  • due anni in secondo grado
  • un anno nel giudizio di legittimità (terzo grado)

Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, ossia quando – anche se uno dei gradi di giudizio supera i predetti termini di tre, due o un anno – la durata complessiva dei diversi gradi di giudizio esperiti non supera i sei anni.

È importante evidenziare inoltre che, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione dell’impugnazione stessa.

Qual è l’importo dell’indennizzo per eccessiva durata dei processi?

In base al disposto dell’articolo 2-bis della Legge Pinto, il giudice liquida a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi una somma di denaro non inferiore a 400,00 euro e non superiore ad 800,00 euro per ciascun anno o frazione di anno in eccesso rispetto al termine ragionevole di durata del processo.
La somma può essere aumentata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.
La somma può essere diminuita fino al 20% se le parti del processo sono più di dieci e fino al 40% se le parti sono più di cinquanta.L’importo liquidato a titolo di risarcimento non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Come si propone la domanda di risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi?

La domanda per il risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si lamenta l’irragionevole durata.
Per proporre il ricorso ai sensi della Legge Pinto è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Quali sono i termini per proporre la domanda di equa riparazione per eccessiva durata dei processi?

La domanda di risarcimento del danno per eccessiva durata dei processi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui il procedimento di durata irragionevole si è concluso con una decisione divenuta definitiva.

ricorso legge pinto  |  AVVOCATO ANDRIA

Contatta l’avvocato Aduasio

    Il tuo nome (obbligatorio)

    La tua email (obbligatoria)

    Il tuo telefono (obbligatorio)

    L'Avv. Aduasio potrebbe contattarti telefonicamente: a che ora preferisci?

    Ore 9,00 / 12,00Ore 13,00 / 16,00Ore 17,00 / 21,00

    La tua richiesta in breve

    Il tuo messaggio

    Se desideri puoi inviare un documento o immagine inerente (max 3mb)

    Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003

    Contatta ora l'Avvocato

    studio 0883 897474
    mob. 328 6503414
    fax 0883 1921240

    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.

    risarcimento danno eccessiva durata processi  –  avvocato Andria  –  studio legale Avvocato Simona Aduasio