Tribunale di Trani
Sentenza di assoluzione dal reato previsto dall’art. 570 c.p.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica ha assolto l’imputato, difeso dall’avvocato penalista Simona Aduasio, perché il fatto non costituisce reato.
L’imputato era accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di versare al coniuge separato l’assegno mensile di mantenimento fissato con il provvedimento di separazione consensuale.
In sede dibattimentale la difesa ha provato, mediante la produzione documentale, il controesame della teste dell’accusa e l’esame dell’imputato, che il proprio assistito – nonostante la precaria situazione lavorativa – non aveva mai fatto mancare il proprio contributo alla figlia minore, sia in termini economici che affettivi.
Il Tribunale di Trani, dopo aver tratteggiato la fattispecie prevista dall’articolo 570 del codice penale, ha evidenziato come il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può essere equiparato al mero inadempimento civilistico, poiché la norma penale non fa riferimento a singoli o ritardati pagamenti sibbene ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.
La funzione assegnata dal legislatore a tali disposizioni è difatti quella di garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati.