aumento assegno divorzile | avvocato Andria

Reddito di cittadinanza e separazione

No all’aumento dell’assegno divorzile
se l’ex moglie dopo il licenziamento
lavora come estetista “in nero”.

Nota all’ordinanza della Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 5603/2020

L’ordinanza in commento si occupa della questione relativa all’assegno di divorzio da corrispondere in favore della ex moglie, nel particolare caso in cui la stessa svolga attività lavorativa “in nero”.

La vicenda

La vicenda in esame riguarda una richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento in favore della moglie.

Invero, i coniugi concordavano in sede di separazione consensuale che il marito le corrispondesse l’importo mensile di € 150,00.

Tuttavia, in sede di divorzio contenzioso, la signora chiedeva un aumento della somma in € 300,00, che le veniva concessa dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello.

L’ex marito, ricorrendo in Cassazione, ha lamentato che la Corte d’appello, sebbene fosse stata raggiunta in giudizio la prova della capacità lavorativa e reddituale della signora, abbia fondato la conferma dell’obbligo per il marito di corrisponderle un assegno di mantenimento esclusivamente sul rilievo che la saltuaria occupazione, dalla medesima svolta dopo la separazione, non era tale da assicurarle un tenore di vita almeno tendenzialmente analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
In siffatta, erronea, prospettiva, l’assegno era stato addirittura elevato, rispetto a quanto convenuto in sede di separazione.

La motivazione della Cassazione

I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso proposto dal marito, ritenendo che la Corte di Appello non avesse applicato i seguenti principi:

  • il riconoscimento dell’assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio sulla attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto;
  • la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Dunque, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione del Tribunale, confermata in appello, nella misura in cui l’aumento dell’importo dovuto a titolo di mantenimento dall’ex marito è stato giustificato esclusivamente sulla base del criterio dell’inidoneità del guadagno ricavato dalla moglie a consentirle un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, non essendo più la stessa assunta presso il salone di bellezza ove lavorava.

Secondo la Suprema Corte, è stata altresì erroneamente omessa un’effettiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in quanto – a fronte dell’indicazione del reddito di circa 1.800 euro percepito dal marito – è mancato invece qualsiasi accertamento in ordine all’effettivo guadagno della donna che, pur avendo perso il precedente posto di lavoro, esercita attività irregolare come estetista. E ciò al fine di stabilire – in applicazione del sopra enunciato principio di solidarietà – se tale guadagno sia tale da consentire, o meno, all’ex moglie di mantenere un livello di vita dignitoso.

Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso del marito, rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per procedere ad un nuovo esame del merito della controversia, applicando i principi di diritto su esposti.

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