Avvocato Penalista BAT
Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Delitti contro l’onore
Delitti contro la libertà individuale
delitti contro la vita e l’incolumità individuale | delitti contro l’onore | delitti contro la libertà individuale | delitti di ingiuria e diffamazione | delitti contro la personalità individuale | delitti contro la libertà personale | delitti contro la libertà morale | delitti contro l’inviolabilità del domicilio | delitti contro l’inviolabilità dei segreti | riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù | prostituzione minorile | pornografia minorile | pornografia virtuale | detenzione di materiale pornografico | sequestro di persona | violenza sessuale | violenza sessuale di gruppo | adescamento di minori | violenza privata | minaccia | atti persecutori – stalking
Avvocato penalista BAT
Simona Aduasio
avvocato penalista BAT
contatti
Contatti
mob. 328 6503414
fax 0883 1921240
L’Avvocato
La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.