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Avvocato Separazione Andria
Studio Legale Avvocato Simona Aduasio
SEPARAZIONE
La separazione dei coniugi non mette fine al matrimonio, ma ha quale conseguenza la legale sospensione dei reciproci doveri coniugali, ad esclusione di quello di assistenza. Permane dunque il vincolo di coniugio, che si estinguerà con il divorzio o in seguito alla morte di uno dei coniugi.
Ciascun consorte può richiedere la separazione in qualsiasi momento, non rilevando la volontà dell’altro coniuge di proseguire la vita matrimoniale.
Tradizionalmente per separarsi si ricorre al Tribunale, attraverso la domanda di separazione consensuale o di separazione giudiziale.
Separazione Consensuale
La separazione consensuale dei coniugi è una procedura più rapida e meno dispendiosa di quella giudiziale.
Viene definita consensuale in quanto è richiesta l’intesa dei coniugi sulla decisone di separarsi e su come disciplinare i rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
L’accordo dovrà infatti regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge (ove sussistano i presupposti).
Nelle condizioni possono essere altresì inserite clausole relative al trasferimento dei beni da un coniuge all’altro, ivi compresi beni immobili, l’assunzione di obbligazioni per disciplinare i rapporti tra le parti o per adempiere all’obbligazione di mantenimento, lo scioglimento della comunione e/o la divisione del patrimonio comune.
L’accordo dei coniugi dovrà essere omologato dal Tribunale.
L’iter della separazione consensuale si conclude infatti con l’omologa a seguito della conferma innanzi al Presidente del Tribunale delle condizioni concordate.
Separazione Giudiziale
Quando non è possibile raggiungere una soluzione condivisa e, dunque, non è possibile procedere alla separazione consensuale, è necessario optare per la cosiddetta separazione giudiziale.
Si tratta di un giudizio più complesso rispetto alla separazione giudiziale, che si conclude con una sentenza del Tribunale.
DIVORZIO
Come anticipato, anche a seguito della separazione permane il vincolo di coniugio.
Per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sarà necessario il divorzio.
In seguito al divorzio ai coniugi è restituito lo stato libero, che consente a ciascuno di contrarre un nuovo matrimonio.
Tuttavia anche dopo il divorzio sopravvivono alcuni diritti e doveri, in particolare nei confronti dei figli.
Quando si può chiedere il divorzio?
Il divorzio può essere richiesto quando la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo determinato dalla legge.
Il tempo necessario per richiedere il divorzio è infatti di 6 mesi in caso di separazione consensuale o di 1 anno in caso di separazione giudiziale.
Quali sono le “strade tradizionali” per divorziare?
Le cause di scioglimento del vincolo matrimoniale sono individuate tassativamente dal legislatore.
Tralasciando le altre cause, i coniugi legalmente separati possono addivenire al divorzio attraverso il divorzio su domanda congiunta oppure mediante il divorzio contenzioso.
Divorzio su domanda congiunta
Come nella separazione consensuale, anche nell’ipotesi di divorzio richiesto congiuntamente è indispensabile che i coniugi concordino in ordine alla decisione di divorziare e alle condizioni del divorzio medesimo.
La domanda congiunta, che può essere presentata anche con un unico avvocato, deve contemplare le condizioni relative ai figli (affidamento e mantenimento), nonché ai rapporti economici tra i coniugi (quali, a titolo esemplificativo, l’assegnazione casa coniugale, l’eventuale assegno divorzile a carico di un coniuge e a favore dell’altro e così via).
Il Tribunale, dopo aver tentato la conciliazione e verificato l’esistenza dei presupposti di legge e la conformità delle condizioni con gli interessi dei figli, decide con sentenza.
Divorzio contenzioso
Qualora i coniugi non concordino sulle condizioni del divorzio o quando uno dei essi non intenda divorziare, il coniuge interessato, rivolgendosi ad un avvocato, può chiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, instaurando un procedimento contenzioso innanzi al Tribunale.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
SENZA COMPARIRE INNANZI AL GIUDICE
SENZA COMPARIRE INNANZI AL GIUDICE
Il D.L. 132/14 (convertito nella L. 162/14) ha introdotto dei procedimenti alternativi al tradizionale ricorso al Giudice per ottenere la separazione e il divorzio.
Si tratta specificamente della negoziazione assistita da avvocati.
Mediante questo procedimento alternativo la parte che vuole separarsi o divorziare, invece di rivolgersi al Giudice, può affidarsi al proprio avvocato al fine di invitare l’altro coniuge a raggiungere una soluzione concordata di separazione o il divorzio.
Se la negoziazione si conclude con esito positivo l’accordo, firmato dai coniugi e dai rispettivi avvocati, produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti del Tribunale e sarà vincolante tra le parti al momento della sottoscrizione davanti ai legali.
Una volta sottoscritto l’accordo, i difensori lo trasmettono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che vaglierà la regolarità dell’intesa rilasciando il nulla osta.
In seguito all’autorizzazione sarà cura dei medesimi avvocati trasmettere l’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
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