Unioni Civili Andria – Convivenze di Fatto Andria

unioni civili andria

Unioni Civili e Convivenze di Fatto

Avvocato Simona Aduasio

La Camera dei Deputati, con 369 voti favorevoli e 193 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico della proposta di legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (C. 3634) nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Il  provvedimento che prevede l’istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e che disciplina le convivenze di fatto è stato dunque approvato in via definitiva.

Cos’è l’UNIONE CIVILE

L’unione civile riguarda due persone maggiorenni dello stesso sesso che, per effetto della costituzione della stessa, acquistano i medesimi diritti e doveri. Le parti dell’unione civile hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Cosa sono le CONVIVENZE DI FATTO

Si dicono invece “conviventi di fatto” due persone maggiorenni che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Possono sottoscrivere un contratto di convivenza solo due persone maggiorenni che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I conviventi di fatto, in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché diritto di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Il comma 50 del D.d.l. Cirinnà prevede che

i conviventi di fatto

potranno sottoscrivere dinanzi ad un avvocato
il contratto di convivenza

Il comma 51 dispone invero che “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

Il Consiglio Nazionale Forense, con il comunicato stampa del 26 febbraio 2016, ha evidenziato che, a conferma della funzione istituzionale e sociale dell’Avvocatura e con il contributo e l’impegno della stessa, “potranno essere stipulati accordi formali e vincolanti idonei a tutelare i valori affettivi di tutte le persone ed in particolare dei più deboli”.

Per i contratti di convivenza

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