Confisca per equivalente
Confisca per equivalente
e specifica individuazione dei beni
Confisca per equivalente:
non è necessaria la specifica individuazione dei beni da parte del giudice della cognizione.
Cass. pen. n. 33765 del 30 luglio 2015.
La sentenza n. 33765 del 30 luglio 2015 ha esaminato la questione relativa alla necessità o meno della specifica individuazione dei beni da confiscare e della previa quantificazione del valore dei medesimi, quella relativa al nesso di pertinenzialità tra la res oggetto del provvedimento ablatorio e il reato, nonché la problematica riguardante la possibilità di disporre la confisca per equivalente anche in mancanza del sequestro preventivo finalizzato alla medesima.
La sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.I.P. veneziano per il reato di cui all’art. 319 c.p., impugnata con ricorso per Cassazione dai difensori dell’imputato, disponeva invero, contestualmente alla pena concordata tra le parti, la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità fino alla concorrenza di due milioni di Euro, quale prezzo del delitto di corruzione.
Gli avvocati dell’assessore C., rinunciando agli ulteriori motivi di ricorso, censuravano in particolare la violazione ed erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p., nonché la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione della sentenza del G.I.P. in ordine alla quantificazione del valore dei beni confiscati e all’individuazione dei beni sui quali eseguire la misura, rilevando altresì che “la prospettiva secondo la quale la confisca sarebbe destinata a beni dei quali il ricorrente acquisirà la disponibilità disattende il parametro della pertinenzialità al reato del profitto”.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze della difesa.
La disamina della Suprema Corte in ordine al necessità della sussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato ha avuto ad oggetto parallelamente la disciplina relativa alla confisca diretta e alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter c.p.
Difatti, ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa perde “qualsiasi connotato di autonomia quanto alla identificabilità fisica”.
Rileva dunque esclusivamente che “le disponibilità monetarie del percipiente siano accresciute di quella somma”, legittimando la confisca in forma diretta del relativo importo.
Anche con riferimento alla confisca per equivalente, prevista quale misura sanzionatoria alternativa alla confisca diretta ove i beni che costituiscono il profitto del reato non siano direttamente confiscabili, la Corte di Cassazione – richiamando la sentenza della VI sezione n. 7250 del 19 gennaio 2005, Nocco, Rv. 231604 – osserva che costituisce jus receptum che non sia necessaria “alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato”, assunto peraltro confermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 31617 del 21 luglio 2015 sulla base della natura strutturalmente sanzionatoria (e non invece di misura di sicurezza) della confisca in esame, la quale esclude qualsiasi nesso di pertinenzialità col reato, “rappresentandone soltanto la conseguenza sanzionatoria: né più né meno, dunque, della pena applicata con la sentenza di condanna”.
La qualificazione della confisca per equivalente quale misura sanzionatoria è utile ai fini della risoluzione della successiva questione, relativa alla necessità di individuazione specifica dei beni oggetto della confisca per equivalente.
La Corte specifica infatti che, già in relazione al sequestro preventivo prodromico alla confisca di valore, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero, dovendo il giudice che emette il provvedimento ablativo limitarsi ad indicare l’importo complessivo da sequestrare (Sez. 3, n. 10567 del 12 luglio 2012, Falcherò, Rv. 254918; Sez. 3, n. 37848 del 07 maggio 2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, Sentenza n. 12580 del 25 febbraio 2010, Baruffa, Rv. 246444 ; Sez. 2, n. 6974 del 27 gennaio 2010, Liguori, Rv. 246478).
Va altresì evidenziato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale la confisca per equivalente “potrà avere ad oggetto non solo beni già individuati nella disponibilità dell’imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento” ablatorio, fino alla concorrenza dell’importo determinato.
Infine, con riguardo al predetto sequestro preventivo, occorre soggiungere che il provvedimento ablatorio può essere disposto anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare (Sez. 5, n. 9738 del 02 dicembre 2014, Giallombardo, Rv. 262893).
LA MASSIMA
- Non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma di denaro (nella confisca diretta) o le cose (nella confisca per equivalente) e il reato: nel primo caso, la somma di denaro perde qualsiasi connotato di autonomia quanto alla identificabilità fisica; nel secondo, la natura strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore esclude qualsiasi nesso di pertinenzialità col reato, restando il collegamento tra confisca e prezzo o profitto del reato misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica.
- In tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di ablazione. Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. Cassazione Penale n. 33765 del 30 luglio 2015.