Cyberbullismo | avvocato penalista Andria
CYBERBULLISMO
nuova legge contro il Cyberbullismo: in vigore dal 18 giugno 2017
Nuova legge contro il Cyberbullismo: in vigore dal 18 giugno 2017
L’art. 1 della legge n. 71 del 2017 (in vigore dallo scorso 18 giugno 2017) contro il cosiddetto “cyberbullismo” definisce tale fenomeno come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Tutela della dignità del minore mediante oscuramento del web
La recente legge prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti sopra descritti possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete.
I tempi previsti sono molto rapidi: il titolare del trattamento o il gestore del sito dovrà provvedere entro le 24 successive ad assumere l’incarico di oscurare/rimuovere/bloccare i dati ovvero entro le 48 ore successive dovrà già aver adempiuto alla richiesta.
In caso di inadempimento o nell’ipotesi in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.
Docenti “anti-cyberbullismo” nelle scuole
Fondamentale il ruolo rivestito dalle scuole nell’ambito della legge contro il cyberbullismo.
Ogni istituto scolastico individuerà infatti fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Inoltre il dirigente scolastico informerà tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e attiverà adeguate azioni di carattere educativo.
Ammonimento da parte del Questore
In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia nei confronti del “cyberbullo”, così come previsto per lo stalking, il minore di età superiore ai 14 anni potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
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Tutela della dignità del minore mediante oscuramento del web
Docenti “anti-cyberbullismo” nelle scuole
Ammonimento da parte del Questore
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