furto rapina sequestro di persona | avvocato penalista Andria
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Appropriazione indebita | Circonvenzione di persone incapaci | Danneggiamento | Frode informatica | Estorsione | Furto | Furto d’uso | Insolvenza fraudolenta | Invasione di terreni o edifici | Malversazione a danno dello Stato | Rapina | Ricettazione | Riciclaggio | Sequestro di persona a scopo di estorsione | Spigolamento abusivo | Truffa | Turbativa violenta del possesso di cose immobili | Usura | Furto Rapina Sequestro di persona
Delitti contro il patrimonio
Il capo I del titolo XIII comprende i reati a tutela del patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone.
Il bene giuridico protetto dai delitti di cui al capo I del titolo XIII del codice penale è il patrimonio, da intendersi, a seconda della concezione alla quale si intenda aderire, come l’insieme dei diritti patrimoniali ovvero dei beni appartenenti ad un soggetto.
È fondamentale specificare che nel concetto di cosa o bene si fanno rientrare altresì le energie (in particolare l’energia elettrica e meccanica), che siano economicamente rilevanti e delle quali sia possibile lo spossessamento.
L’art. 649 c.p., collocato nel capo III del titolo XIII, prevede al primo comma una causa di non punibilità e al secondo comma la procedibilità a querela per il caso in cui i delitti contro il patrimonio siano commessi a danno dei congiunti.
Tra i principali delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle cose o alle persone si citano il furto, configurabile come furto comune (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) ovvero in una delle tre ipotesi previste dall’art. 626 c.p. (furto d’uso, furto lieve e spigolamento abusivo), la rapina (art. 628 c.p.), l’estorsione (art. 629 c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), ivi compreso il danneggiamento di informazioni, dati e programmi (art. 635-bis e 635-ter c.p.), nonché di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), l’ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.).
Ai fini della procedibilità nei confronti dei rispettivi autori per i delitti di furto, usurpazione, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni o edifici, danneggiamento (limitatamente all’ipotesi di cui al primo comma), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui (limitatamente all’ipotesi di cui al primo comma), è necessario che la persona offesa proponga querela entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
Del Capo I del titolo XIII del codice penale facevano parte, sino al 6 febbraio 2016, i delitti di sottrazione di cose comuni, di danneggiamento semplice e di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Il reato di sottrazione di cose comuni, precedentemente previsto dall’art. 627 c.p., puniva, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206, il comproprietario, il socio o il coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessasse della cosa comune, sottraendola al detentore. Non era invece punibile, ai sensi del secondo comma dell’art. 627 c.p., il fatto commesso su cose fungibili, se il valore di esse non eccedeva la quota spettante all’autore del reato.
Il delitto di sottrazione di cose comuni è stato abrogato dal recente d.lgs. n. 7/2016, attuativo della Legge delega n. 67/2014, e trasformato in illecito civile.
Il nuovo istituto dell’illecito civile comporterà, per l’autore della sottrazione, il pagamento di una sanzione civile nei confronti della Cassa delle ammende, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili in favore dei soggetti che subiscono la sottrazione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016 prevede infatti al primo comma che “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila”:
“il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore”.
L’intervento di depenalizzazione ha dunque lasciato invariate le condotte sanzionate dall’abrogato art. 627 c.p., limitandosi introdurre la sanzione civile, lasciando sussistere il risarcimento del danno.
L’art. 2, lett. l), del recente d.lgs. n. 7/2016, attuativo della Legge delega n. 67/2014, ha sostituito l’art. 635, disciplinante il reato di danneggiamento, con il seguente:
“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
Risulta pertanto depenalizzato il reato di danneggiamento semplice, precedentemente previsto dall’art. 635, co. 1, c.p., che si caratterizzava per essere perseguibile a querela della persona offesa e per la mancanza delle tre condizioni alternative ora richieste: la violenza alla persona o la minaccia ovvero la commissione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero del delitto previsto dall’articolo 331 c.p. (cioè interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).
Le lettere m), n), o) e p) dell’art. 2, d.lgs. n. 7/2016, hanno anche sostituito rispettivamente i reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).
Il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, precedentemente previsto dall’art. 647 c.p., puniva, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309, “1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”. Era prevista una pena più grave qualora, nei casi di cui ai nn. 1 e 3, il colpevole conoscesse il proprietario della cosa.
Il delitto di appropriazione di cose smarrite è stato abrogato dall’art. 1 del recente d.lgs. n. 7/2016, attuativo della Legge delega n. 67/2014, e trasformato in illecito civile.
L’autore dell’appropriazione dovrà ora pagare una sanzione civile nei confronti della Cassa delle ammende, restando obbligato alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili in favore dei soggetti che subiscono l’appropriazione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016 prevede infatti al primo comma che “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila”:
“d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;
- e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
- f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”.
Delitti contro il patrimonio
Il capo II del titolo XIII comprende i reati a tutela del patrimonio commessi mediante frode.
Il bene giuridico tutelato nei delitti di cui al capo II del titolo XIII del codice penale è il patrimonio, che comprende, a seconda della concezione alla quale si voglia aderire, l’insieme dei diritti patrimoniali o dei beni suscettibili di valutazione economica appartenenti ad un soggetto.
In particolare, sono ricompresi nella categoria di cui al capo II i delitti posti a tutela non soltanto del patrimonio, ma anche della libertà morale e dell’autonomia contrattuale delle vittime di tali reati.
Anche per i delitti previsti dal capo II del titolo XIII si applica la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. primo comma qualora siano commessi a danno dei congiunti o del coniuge non legalmente separato, ovvero la punibilità a querela della persona offesa (comma secondo) per i fatti commessi a danno del coniuge legalmente separato ovvero dei congiunti non conviventi.
Affinché si proceda nei confronti degli autori dei delitti di truffa e appropriazione indebita è necessario che la persona offesa proponga querela entro il termine di tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.
PER I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Appropriazione indebita | Circonvenzione di persone incapaci | Danneggiamento | Frode informatica | Estorsione | Furto | Furto d’uso | Insolvenza fraudolenta | Invasione di terreni o edifici | Malversazione a danno dello Stato | Rapina | Ricettazione | Riciclaggio | Sequestro di persona a scopo di estorsione | Spigolamento abusivo | Truffa | Turbativa violenta del possesso di cose immobili | Usura | furto rapina sequestro di persona
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