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Incolpevole mancata conoscenza del processo e rescissione del giudicato penale

Nota a sentenza Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 12055 del 2020.

La sentenza in commento fa chiarezza sui presupposti per l’ottenimento della rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza del “processo” da parte dell’imputato, anche se già in precedenza edotto dell’esistenza di un “procedimento” a suo carico.

La rescissione del giudicato penale

L’articolo 629-bis del codice di procedura penale, intitolato “Rescissione del giudicato” prevede che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Terza Sezione penale della Suprema Corte riguarda per l’appunto la rescissione del giudicato penale.

Invero, un condannato con sentenza definitiva che non aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo penale celebratosi a suo carico, si rivolgeva alla Corte di Appello di Roma per richiedere la rescissione del giudicato penale.

La Corte territoriale rigettava tuttavia l’istanza ex art. 629-bis c.p.p. ritenendo di poter escludere la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo in considerazione di elementi quali il verbale di sequestro con identificazione ed elezione di domicilio con nomina di difensore di ufficio e l’esistenza nei verbali delle informazioni di legge e degli estremi del difensore di ufficio, da ciò deducendo che l’istante sarebbe stato in grado di informarsi, anche a mezzo telefono, presso il difensore di ufficio, delle notifiche a questi pervenute in tutte le fasi del procedimento e del processo.

Il condannato impugnava pertanto l’ordinanza di rigetto della Corte di Appello romana dinanzi alla Corte di Cassazione, rilevando che:

– l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è inidonea a garantire la conoscenza del processo, trattandosi di attività per altro anteriore alla comunicazione della notizia di reato e della formale instaurazione del procedimento;

– l’irreperibilità, a cui fa riferimento la corte territoriale, era stata erroneamente dichiarata, essendo il ricorrente residente in Prato;

– il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del processo solo dopo la notifica dell’ordine di esecuzione;

– il difensore di ufficio non ha mai avuto alcun contatto con il ricorrente;

– il ricorrente non parla la lingua italiana e la sentenza non sarebbe stata tradotta, con conseguente non decorrenza del termine per l’impugnazione.

La motivazione della Cassazione

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando innanzitutto il seguente principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite all’udienza del 28.11.2019: «La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen.)».

L’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non può dunque di per sé essere elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato.

In secondo luogo, la pronuncia della Suprema Corte evidenzia come l’art. 629-bis cod. proc. pen. faccia riferimento alla «incolpevole mancata conoscenza del processo» e non del procedimento: l’indagato/imputato ben potrebbe cioè essere a conoscenza del “procedimento”, come nel caso della notifica del decreto di sequestro, ma non necessariamente anche del “processo”, che invece implica la consapevolezza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium.

Per vero, in tema di rescissione del giudicato, l’incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall’imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo.

La sentenza n. 43140/2019 ha infatti esteso al procedimento di rescissione del giudicato i principi espressi dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 28912/2019, secondo cui «l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (…) Il principio così affermato può essere sicuramente applicato all’istituto previsto dall’art. 629 bis cod. proc. pen. in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell’imputato, la cui mancanza incolpevole – pertanto – non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell’avviso di conclusione delle indagini, né dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall’imputato ancorché convivente».

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