obblighi di assistenza familiare
Tribunale di Trani
Sentenza di assoluzione dal reato previsto dall’art. 570, co. 1 e 2, c.p.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Il Tribunale di Trani in composizione monocratica ha assolto l’imputato, difeso dall’avvocato penalista Simona Aduasio, perché il fatto non sussiste.
L’imputato era accusato di essersi disinteressato dei bisogni della moglie e dei figli, si essersi sottratto agli obblighi assistenziali morali e materiali inerenti alla potestà dei genitori, non corrispondendo alla moglie il danaro necessario al mantenimento della prole, facendo in tal modo mancare i mezzi di sussistenza.
In sede dibattimentale la difesa ha provato che il proprio assistito – nonostante la precaria situazione lavorativa – non aveva mai fatto mancare i «mezzi di sussistenza, per tali intendendosi i mezzi economici funzionali al mantenimento di una vita dignitosa».
Il Giudice monocratico di Trani – dopo aver sottolineato che il reato previsto dall’art. 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare) si prospetta quale reato di evento e non già di mera condotta e che richiede la sussistenza dello stato di bisogno del beneficiario e la possibilità economica di adempiere del soggetto obbligato – ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto.
Il Tribunale ha invero rilevato la mancanza di uno dei suddetti elementi essenziali per la configurazione della fattispecie penale, ossia la capacità economica dell’imputato per adempiere ai propri obblighi, mandandolo pertanto assolto.