Reddito di cittadinanza e separazione | avvocato Andria

Reddito di cittadinanza e separazione

Reddito di cittadinanza e separazione:
prelievo diretto se non viene corrisposto l’assegno di mantenimento

Nota all’ordinanza del Tribunale di Trani del 30 gennaio 2020

Con ordinanza del 30 gennaio 2020 il Tribunale di Trani – a fronte della richiesta avanzata dalla moglie collocataria dei figli che lamentava l’inadempimento del coniuge con riferimento alla corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei minori – ha ordinato all’I.N.P.S. di versare direttamente alla donna la somma prevista prelevandola dal reddito di cittadinanza percepito dal marito.

I motivi dell’accoglimento

Nonostante l’opposizione del marito, che riteneva impignorabile il reddito di cittadinanza, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda della moglie volta a ricedere direttamente dall’I.N.P.S. la somma a lei spettante a titolo di contribuzione nel mantenimento dei figli minori.

Pertanto, le ragioni della pronuncia favorevole possono riassumersi nei seguenti punti:

  • in tema di separazione personale dei coniugi, vale il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo il quale l’ordine ai terzi di versare direttamente agli aventi diritto una parte delle somme di denaro dovute periodicamente al coniuge obbligato all’erogazione dell’assegno di mantenimento ed inadempiente, presuppone l’accertamento, da parte del giudice dell’inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell’obbligato medesimo, né della gravità dell’inadempimento o dell’intenzionalità di esso (Cass. civ. 23668/2006);
  • l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge separato legittima l’emanazione dell’ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto, in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cass. civ. 23668/2006; Cass. civ. 11062/2011);
  • nel caso in esame, il ricorso all’atto di precetto da parte della moglie per il recupero forzoso delle somme dovute dal coniuge, hanno indotto il Tribunale a ritenere che l’ordine di pagamento diretto delle somme fosse in sé idoneo, quanto meno allo stato, a costituire unico strumento di sicura attuazione del credito;
  • il reddito di cittadinanza (introdotto dal d.l. n 4 del 2019, conv. con modif. dalla L. n. 26 del 2019), può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare.

La pignorabilità del reddito di cittadinanza

Sebbene il decreto istitutivo del reddito di cittadinanza non faccia alcun riferimento in ordine alla pignorabilità di esso, il Tribunale di Trani ha ritenuto di condividere la dottrina e la prima giurisprudenza di merito esistente sulla questione, ammettendone la pignorabilità senza l’osservanza dei limiti di cui all’articolo 545 c.p.c.

Invero, a sostegno della decisione assunta, ha invocato la definizione contenuta nel comma 255 dell’articolo 1, che qualifica il reddito di cittadinanza quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale“, che vale “a garanzia del diritto al lavoro” e “della libera scelta del lavoro“, anche attraverso la salvaguardia del “diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura“. L’assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, quindi, il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione, che non rende estensibile la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto al principio generale di cui all’art. 2740 c.c.

Pagamento del mantenimento direttamente
dal reddito di cittadinanza del coniuge debitore

Ritenuta ammissibile la piena pignorabilità del reddito di cittadinanza, il Tribunale di Trani ha ordinato il pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione.

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