Riabilitazione Penale | avvocato penalista Andria
RIABILITAZIONE PENALE
condizioni | come si ottiene la riabilitazione penale
revoca della riabilitazione penale | riabilitazione c.d. “breve”
Riabilitazione Penale
La riabilitazione è una procedura prevista dall’art. 178 del Codice Penale, che ha quale effetto l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La riabilitazione penale consente dunque a chi manifesti segni di ravvedimento dopo aver subìto una condanna, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente).
La procedura di riabilitazione penale, con evidente funzione premiale e finalità di reinserimento del reo nella società, ha pertanto lo scopo di dare una seconda possibilità a chi, pur essendo stato condannato con una sentenza definitiva, abbia mostrato segni di resipiscenza.
Condizioni
La riabilitazione penale può essere concessa a talune condizioni, espressamente previste dalla legge:
- dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o estinta in altro modo sia decorso un termine di:
- 3 anni;
- 8 anni, nel caso di recidiva aggravata o reiterata;
- 10 anni, se si tratta delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
È inoltre necessario che:
- il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, che abbia iniziato e mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alle basi di ogni proficua e ordinata convivenza sociale.
- il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (quali, ad esempio, il risarcimento dei danni arrecati alle parti offese) e abbia pagato le spese processuali, ovvero dimostri di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno e di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
- il richiedente NON debba essere stato sottoposto a misure di sicurezza (diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato e della confisca) o le stesse siano state revocate.
Come si ottiene la riabilitazione penale
L’istanza di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente, indicando i presupposti richiesti dalla legge e allegando la documentazione necessaria.
Al termine dell’istruttoria, il Tribunale di Sorveglianza fissa la data dell’udienza di trattazione, che viene comunicata (con decreto) all’istante e al suo difensore di fiducia.
L’udienza, in camera di consiglio, si celebra alla presenza del difensore (obbligatoria), del Procuratore Generale e del richiedente che può essere sentito personalmente.
In caso di esito favorevole, il provvedimento di concessione della riabilitazione penale viene annotato sulla sentenza di condanna a cura della Cancelleria del Giudice che l’ha emessa e nel Casellario Giudiziale.
Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di riabilitazione penale, l’ordinanza può essere impugnata con ricorso per Cassazione.
Se invece la richiesta viene respinta per difetto del requisito della buona condotta, l’istanza di riabilitazione penale non potrà essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Revoca della riabilitazione penale
Il Tribunale di Sorveglianza revoca di diritto l’ordinanza che ha disposto la riabilitazione penale quando la persona riabilitata commette, entro sette anni dalla concessione del beneficio, un delitto non colposo per il quale è inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o un’altra pena più grave.
La revoca del provvedimento di riabilitazione penale ha quale conseguenza la reviviscenza delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, che viene nuovamente annotata nel Casellario Giudiziale.
La riabilitazione c.d. “breve”
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale per una pena non superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163, comma 4, c.p., purché sussistano le altre condizioni sopra descritte.
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revoca della riabilitazione penale | riabilitazione c.d. “breve”
Riabilitazione Penale | studio legale Avvocato Simona Aduasio