RICORSI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO | avvocato Andria

RICORSI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO

RICORSI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO

Avvocato Simona Aduasio – Andria

GRATUITO PATROCINIO

Il Patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto Gratuito Patrocinio) è stato istituito al fine di rendere effettivo il diritto di difesa, contemplato dalla Costituzione Italiana, dal Trattato per la Costituzione della Comunità Europea, dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Gratuito Patrocinio garantisce assistenza legale (giudiziale) alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per corrispondere l’onorario ad un avvocato.

L’onorario e le spese spettanti al difensore saranno pertanto liquidati dal giudice al termine del processo e corrisposti all’avvocato dallo Stato.

COME SI ACCEDE AL GRATUITO PATROCINIO

Sono state già illustrate in questo articolo le condizioni per ottenere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio), il limite di reddito per accedervi e i casi di esclusione dal beneficio.

RIMEDI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO – LE DIVERSE IPOTESI DI RICORSO IN OPPOSIZIONE

In questa pagina si approfondisce invece il tema dei rimedi che la legge prevede nei casi di rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio), di revoca dell’ammissione già precedentemente concessa, di rigetto dell’istanza di liquidazione richiesta dal difensore o infine di liquidazione non conforme alle tariffe stabilite dalla legge.

Ricorso in opposizione al RIGETTO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, l’interessato può proporre, nel termine di venti giorni, ricorso in opposizione davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il Giudice che ha deciso di rigettare l’istanza di ammissione al beneficio del Gratuito Patrocinio.

Il procedimento segue il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., che si conclude con ordinanza.

Quest’ultima è impugnabile esclusivamente mediante ricorso per Cassazione e non anche in appello.

Ricorso in opposizione alla REVOCA DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Dopo l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, può accadere che venga notificato all’interessato un provvedimento di revoca del beneficio.

L’articolo 112 del D.P.R. 115/2002 disciplina i casi in cui può essere legittimamente revocato il Gratuito Patrocinio.

Sinteticamente, riguardano tutti la mancanza – originaria e volutamente non dichiarata ovvero sopravvenuta e non comunicata – delle condizioni reddituali per richiedere l’ammissione al Gratuito Patrocinio.

Anche avverso tale provvedimento è possibile proporre, nel termine di venti giorni, ricorso in opposizione alla revoca del Gratuito Patrocinio.

In questo caso il D.P.R. 115/2002 prevede testualmente il solo rimedio del ricorso per Cassazione. Invero, fino a poco tempo fa sussisteva sul punto un contrasto giuriprudenziale: alla tesi dell’esclusiva proponibilità del ricorso per Cassazione si contrapponeva il diverso orientamento – applicabile limitatamente ai casi di revoca d’ufficio – che riteneva proponibile ricorso in opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello e, dunque, successivamente, anche ricorso per Cassazione.

Recentemente, si sta invece affermando la possibilità di proporre opposizione nel merito avverso il provvedimento di revoca del beneficio.

Da ultimo, la sentenza n. 8182 del 2020 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, anche se in tema di opposizione alla revoca del decreto di pagamento, ha affermato i seguenti princìpi di diritto, che ben potrebbero valere anche nell’ipotesi di opposizione alla revoca del Gratuito Patrocinio:

– “la soluzione interpretativa secondo cui, nel silenzio della legge, non sarebbe esperibile l’opposizione nel merito avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento, si porrebbe in distonia con la tendenza del legislatore a prevedere espressamente i casi di limitazione dei mezzi di impugnazione“;

il decreto di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115“.

Ricorso in opposizione al RIGETTO DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO ovvero al DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO

Appare opportuno esaminare congiuntamente le due pur differenti ipotesi di opposizione al rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ovvero di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore.

La ragione della trattazione congiunta è da rinvenirsi nel procedimento di opposizione, identico sia nel caso in cui all’avvocato sia negata la liquidazione del proprio compenso professionale, sia quando l’onorario liquidato non rispetti i limiti tariffari, quantomeno minimi, stabiliti dalla legge e, segnatamente, dal D.M. 55/2014.

In entrambi i casi è possibile proporre ricorso in opposizione nel termine di trenta giorni seguendo il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.

L’unico soggetto legittimato a proporre questo tipo di ricorso è il difensore al quale sia stata rigettata l’istanza di liquidazione ovvero sia stato liquidato un compenso inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali.

In questa pagina sono riportati alcuni provvedimenti di accoglimento delle opposizioni in materia di Gratuito Patrocinio proposte dall’Avvocato Simona Aduasio.

RICORSI IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO

Lo studio legale Aduasio offre assistenza a privati e ai Colleghi nella proposizione di tutte le tipologie di ricorso in opposizione in materia di Gratuito Patrocinio.

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    L’Avvocato

    La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge. In uno Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.
    I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato. Per l’avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.
    È nella natura stessa della missione dell’avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell’avvocato. L’obbligo del segreto per l’avvocato serve l’interesse dell’amministrazione della giustizia così come l’interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.
    Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l’avvocato ha l’obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.
    L’avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell’andamento dell’incarico affidatogli.
    L’avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l’avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all’avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscano, l’avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l’autorizzazione espressa dell’avvocato della parte avversa.

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