risarcimento ritardo cancellazione volo aereo | avvocato Simona Aduasio Andria

 

risarcimento ritardo cancellazione volo aereo

Risarcimento ritardo cancellazione volo aereo

L’Avv. Simona Aduasio offre assistenza legale in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo o negato imbarco, al fine di garantire ai passeggeri la migliore tutela e il più ampio ristoro dei pregiudizi subìti.

 

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/2/2004, ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”, disciplinando le fattispecie di ritardo aereo, cancellazione del volo e negato imbarco.

Ritardo aereo

In caso di ritardo aereo il Reg. n. 261/2004/CE impone al vettore di fornire al passeggero:

  • in caso di ritardo in partenza superiore a 2, 3 o 4 ore sulla base delle distanze in km del volo, l’assistenza, consistente nel ricevere a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, adeguata sistemazione in albergo in caso siano necessari uno o più pernottamenti, il trasporto aeroporto – albergo – aeroporto, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
  • in caso di ritardo in partenza superiore a 3 ore, l’assistenza e la compensazione pecuniaria, che è dovuta in relazione alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza in km:

Voli Intracomunitari

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte superiori a 1.500 km

Voli Internazionali

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte tra 1.500 e 3.500 km
0
Tratte superiori a 3.500 km

Infatti, in virtù del principio della parità di trattamento, i passeggeri dei voli ritardati sono stati “paragonati” ai passeggeri dei voli cancellati (si legga a questo proposito la sentenza della quarta sezione della Corte di Giustizia Europea del 19 novembre 2009), nel caso in cui il ritardo sia pari o superiore a tre ore ossia quando giungano alla loro destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (così come ribadito dal successivo comunicato stampa n. 135/2012 della Corte di Giustizia Europea).

Cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo il Reg. n. 261/2004/CE prevede che il passeggero abbia diritto:

  • ai sensi dell’art. 8, alla scelta tra:
  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • ai sensi dell’art. 9, ad assistenza:
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
  • ai sensi dell’art. 7, alla compensazione pecuniaria, in relazione alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza in km:

Voli Intracomunitari

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte superiori a 1.500 km

Voli Internazionali

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte tra 1.500 e 3.500 km
0
Tratte superiori a 3.500 km

Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe sul vettore aereo operativo.

Negato imbarco

In caso di negato imbarco (compreso il cosiddetto “overbooking”) il Reg. n. 261/2004/CE prevede che la compagnia aerea debba verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. n. 261/04/CE, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto:

  • ai sensi dell’art. 7, alla compensazione pecuniaria, in relazione alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza in km:

Voli Intracomunitari

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte superiori a 1.500 km

Voli Internazionali

0
Tratte inferiori o pari a 1.500 km
0
Tratte tra 1.500 e 3.500 km
0
Tratte superiori a 3.500 km
  • ai sensi dell’art. 8, alla scelta tra:
  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • ai sensi dell’art. 9, ad assistenza:
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
  • trasferimento dall’aereoporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Risarcimenti supplementari

Oltre all’assistenza ed alla compensazione pecuniaria, il passeggero ha diritto ad ottenere un risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa del ritardo prolungato; infatti, il Reg. n. 261/2004/CE lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare.

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