risarcimento ritardo o cancellazione volo sciopero | avvocato Andria

risarcimento ritardo o cancellazione volo sciopero

Sì al risarcimento per ritardo o cancellazione del volo
anche in caso di sciopero del personale

Avvocato Simona Aduasio – Andria

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 17 aprile 2018 ha fornito l’interpretazione in via pregiudiziale in ordine all’ambito di applicazione dell’espressione “circostanze eccezionali”, che esclude la compensazione ed assistenza ai passeggeri di un volo in caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo prolungato.

Si è cioè richiesto alla Corte di Giustizia Europea di stabilire se lo sciopero sia da intendersi quale circostanza eccezionale, tale da escludere la compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento EU n. 261/2004 ovvero se dia diritto alla stessa.

Sì al risarcimento per ritardo o cancellazione del volo
anche in caso di sciopero del personale

Avv. Simona Aduasio

Sì al risarcimento per ritardo o cancellazione del volo anche in caso di sciopero del personale

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 17 aprile 2018 ha fornito l’interpretazione in via pregiudiziale in ordine all’ambito di applicazione dell’espressione “circostanze eccezionali”, che esclude la compensazione ed assistenza ai passeggeri di un volo in caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo prolungato.

Si è cioè richiesto alla Corte di Giustizia Europea di stabilire se lo sciopero sia da intendersi quale circostanza eccezionale, tale da escludere la compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento EU n. 261/2004 ovvero se dia diritto alla stessa.

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

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