Sezioni Unite Depenalizzazione

sezioni unite depenalizzazione

Sezioni Unite e depenalizzazione:

il giudice dell’impugnazione deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili

Avv. Simona Aduasio

Cassazione Penale, Sezioni Unite,
7 novembre 2016 (ud. 29 settembre 2016), n. 46688

Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli

1. Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i dubbi interpretativi circa la sorte, a seguito di impugnazione, delle statuizioni civili contenute nelle sentenze di condanna per reati nelle more abrogati e trasformati in illeciti civili ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016.

La questione sottoposta alla Suprema Corte era la seguente: “Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.

2. Sino alla pronuncia in commento si erano contrapposti due orientamenti delle Sezioni semplici della Cassazione.

Il primo indirizzo interpretativo era favorevole al mantenimento, in capo al giudice penale della impugnazione contro la sentenza di condanna, del potere di decidere il ricorso agli effetti civili.

Il secondo orientamento, prendendo le mosse dal recente intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 2016), valorizzava invece il principio di autonomia del giudizio penale da quello civile sul medesimo fatto, subordinando la “evenienza” della costituzione di parte civile – di natura accessoria – alla finalità del processo penale, ossia l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.

A sostegno della prima tesi, le seguenti argomentazioni:

  • a contrario rispetto alla formulazione dell’art. 2, co. 2, c.p., ultima parte, si desume che gli eventuali effetti civili non vengono travolti dall’abrogazione nell’ipotesi in cui l’abolitio criminis intervenga dopo una sentenza di condanna non ancora divenuta irrevocabile;
  • il testo dell’art. 11 delle preleggi, che, nello statuire che «la legge non dispone che per l’avvenire», farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata la propria azione già incardinata nel processo penale;
  • un’interpretazione conforme all’art. 111 Cost., posto che una diversa lettura darebbe luogo alla violazione del principio di ragionevole durata del processo, obbligando la parte civile ad adire il giudice civile che dovrebbe operare una completa rivalutazione del medesimo fatto già oggetto di accertamento in sede penale;
  • il richiamo all’analogo “meccanismo” procedurale creato dall’art. 9, co. 3, del coevo d.lgs. n. 8 del 2016, in tema di depenalizzazione;
  • l’applicazione analogica dell’art. 578 c.p.p. che, in tema di cause di estinzione del reato sopravvenute a sentenza di condanna, attribuisce al giudice della “sola” impugnazione il potere di decidere agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Il secondo indirizzo interpretativo, di contro, adduce a fondamento:

  • l’inconferenza  al caso di specie del richiamo all’art. 2, co. 2, c.p., in quanto relativo all’abrogazione sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva;
  • l’inapplicabilità dell’art. 9, co. 3, d.lgs. n. 8 del 2016 nella materia del d.lgs. n. 7 del 2016, poiché si tratterebbe di applicazione analogica di norma eccezionale, come tale vietata, e perché l’assenza di eadem ratio con riferimento ai due decreti impone di valorizzare come differenziale, e non già come frutto di una “svista”, la circostanza che solo nel d.lgs. n. 8 il legislatore delegato abbia positivamente disciplinato, in via transitoria, la sorte dei capi concernenti le statuizioni civili;
  • l’impossibilità di applicare analogicamente il disposto dell’art. 578 c.p.p., dato il carattere eccezionale della norma;
  • la previsione, ai sensi del d.lgs. n. 7, che il giudice del risarcimento del danno sia lo stesso che irroga la sanzione pecuniaria civile, sicché sottrarre al giudice civile il giudizio sul risarcimento del danno significherebbe mandare esente il responsabile del fatto doloso, configurato come reato abrogato, dalla sanzione civile prevista anche in via transitoria; viceversa, attribuire al giudice della impugnazione penale il potere di decidere, assieme alla domanda relativa alle statuizioni civili, anche sulla sanzione pecuniaria civile, significherebbe consentire un procedimento che, quando l’impugnazione è il giudizio di legittimità, finirebbe per attribuire alla Corte di Cassazione valutazioni di merito.

3. Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, aderiscono a detto secondo orientamento e alle argomentazioni che lo sorreggono, evidenziando che, quando la disposizione normativa è chiara e precisa, l’interprete deve ispirarsi al canone ermeneutico prioritario di cui all’art. 12 delle preleggi.

Sulla scorta di un’interpretazione letterale, la sentenza pone dunque l’attenzione sulla presenza, nel d.lgs. n. 7 del 2016, di una disciplina transitoria rappresentata dall’art. 12 e sull’assenza, all’interno della medesima, di qualsiasi cenno all’eventuale potere del giudice dell’impugnazione di decidere l’appello o il ricorso con riferimento ai capi concernenti le statuizioni civili.

La Suprema Corte ha altresì affermato che “la regola generale oggi configurata è quella del collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell’imputato, espressamente richiesta dall’art. 538 cod. proc. pen.”. Si tratta di una soluzione discendente dal combinato disposto degli artt. 538, 74 c.p.p. e 158 c.p., norme dalle quali si desume che “la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la responsabilità”.

Non è dunque sufficiente che la sentenza di proscioglimento abbia comunque accertato il fatto di reato, essendo necessaria una sentenza che dichiari formalmente detta responsabilità.

Per completezza, si riporta il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, che specificano in modo chiaro i poteri del giudice dell’impugnazione e quelli del giudice dell’esecuzione con riferimento alla sorte delle statuizioni civili: “In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili”.

Appare interessante, inoltre, il chiarimento in ordine alla sorte del ricorso proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso la sentenza non già di condanna, ma di assoluzione da uno dei reati in ordine ai quali, nelle more del giudizio di impugnazione, si sia prodotto l’effetto abrogativo. Su tale questione si registrava invero un contrasto della giurisprudenza di legittimità con riferimento alla ammissibilità o meno del suddetto ricorso, che le Sezioni Unite hanno risolto nel senso della inammissibilità della impugnazione per carenza di interesse.

Se è vero, infatti, che la finalità del gravame ad opera della parte civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio penale, legittimata dall’art. 576 c.p.p., appare a prima vista quella di non vedersi opporre, così come previsto dall’art. 652 c.p.p., l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, è altresì vero che i limiti stessi di operatività del giudicato di assoluzione nei giudizi di danno restringono di molto la portata della questione.

Chiariscono le Sezioni Unite che in tutti i casi nei quali la sentenza di assoluzione ha avuto una formula terminativa diversa da quella “perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”, essa non spiegherebbe infatti efficacia vincolante in un successivo giudizio in sede civile.

Analoghe conclusioni valgono nel caso di sentenza di assoluzione comunque non emessa all’esito del dibattimento o del rito abbreviato, oppure determinata da insufficienti elementi di prova, con la conseguenza che in questi, come nel caso che precede, non potrebbe ravvisarsi, nell’ottica di impedire l’operatività dell’art. 652 c.p.p. l’interesse della parte civile alla relativa impugnazione.

È dunque evidente come il giudizio richiesto dalla parte civile al giudice penale, nella ipotesi descritta, implichi “un percorso di accertamento e valutazione strettamente connesso alla conformazione del reato, nelle more abrogato: accertamento che, perciò, deve ritenersi, non diversamente da quello penale, minato nelle sue fondamenta e impedito dalla espunzione della figura del reato dall’ordinamento penale in virtù del fenomeno abolitivo”.

Tuttavia, le conclusioni della sentenza in commento non possono considerarsi lesive degli interessi della parte civile, che potrà adire ex novo il giudice nella sede naturale per la tutela degli interessi risarcitori senza incontrare preclusioni.

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