stalking violenza ingiuria – avvocato Simona Aduasio
DELITTI CONTRO LA PERSONA
delitti contro la vita e l’incolumità individuale | delitti contro l’onore | delitti contro la libertà individuale | delitti di ingiuria e diffamazione | delitti contro la personalità individuale | delitti contro la libertà personale | delitti contro la libertà morale | delitti contro l’inviolabilità del domicilio | delitti contro l’inviolabilità dei segreti | riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù | prostituzione minorile | pornografia minorile | pornografia virtuale | detenzione di materiale pornografico | sequestro di persona | violenza sessuale | violenza sessuale di gruppo | adescamento di minori | violenza privata | minaccia | atti persecutori | stalking | omicidio stradale | lesioni personali stradali
DELITTI CONTRO LA PERSONA
- Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Il capo I del titolo XII comprende i reati a tutela dei beni primari della vita e dell’incolumità individuale.
Occorre specificare che il bene della vita è un bene indisponibile, ed è per tale ragione che il nostro codice penale incrimina altresì l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l’istigazione al suicidio (art. 580 c.p.).
Diversamente, il bene dell’incolumità individuale è parzialmente disponibile. Ciò significa che è possibile, entro certi limiti, consentire la sua lesione. Il codice penale prevede invero all’art. 50, quale causa di giustificazione, il consenso dell’avente diritto.Tra i principali delitti contro la vita si annoverano l’omicidio doloso (art. 575 c.p.), l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Tra i principali delitti contro l’incolumità individuale si citano le lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e le percosse (art. 581 c.p.).
Affinché si proceda per i delitti di percosse e di lesioni personali colpose lievissime (malattia non superiore a 20 giorni) e lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni) nei confronti dei rispettivi autori, è necessario che la persona offesa proponga querela entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.).
In particolare, l’art. 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede una disciplina più grave rispetto a quella dell’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Ugualmente più grave rispetto a quella delle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) è la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi o gravissime), che punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
- Delitti contro l’onore
Il capo II del titolo XII è dedicato ai delitti contro l’onore.
In particolare, facevano parte di questo capo, sino al 6 febbraio 2016, i delitti di ingiuria e diffamazione.
Il reato di ingiuria, precedentemente previsto dall’art. 594 c.p., si configurava nei confronti di chiunque offendesse l’onore o il decoro di una persona presente.
Il delitto di ingiuria è stato abrogato dal recente d.lgs. n. 7/2016, attuativo della Legge delega n. 67/2014, e trasformato in illecito civile.
Il nuovo istituto dell’illecito civile comporterà, per l’autore dell’ingiuria, il pagamento di una sanzione civile nei confronti della Cassa delle ammende, oltre al risarcimento del danno in favore del soggetto leso dall’offesa.
L’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016 prevede infatti al primo comma che “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
- chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Il quarto comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016 prevede la più grave sanzione da euro 200 a euro 12.000 “nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone”.
Sia nell’ipotesi punita con la sanzione da euro 100 a euro 8.000, sia in quella aggravata punita con la sanzione da euro 200 a euro 12.000, “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori”.
È altresì previsto che non è sanzionabile chi ha commesso il fatto (sia nell’ipotesi lieve che in quella grave) “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) punisce chiunque, fuori dai casi di ingiuria (quindi in assenza della persona offesa), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
Affinché si proceda nei confronti degli autori del reato di diffamazione, è necessario che la persona offesa proponga querela entro il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
- Delitti contro la libertà individuale
Il capo III del titolo XII del codice penale disciplina i delitti contro la libertà individuale.
Questi sono suddivisi in ulteriori cinque sezioni, a seconda dei beni protetti dalle norme incriminatrici:
delitti contro la personalità individuale;
delitti contro la libertà personale;
delitti contro la libertà morale;
delitti contro l’inviolabilità del domicilio;
delitti contro l’inviolabilità dei segreti.
Fanno parte dei delitti contro la personalità individuale la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), nonché la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
Della seconda categoria (delitti contro la libertà morale) si annoverano in particolare i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.).
L’art. 609-septies c.p. prevede che il termine per la proposizione della querela per il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. è di sei mesi e che la querela proposta è irrevocabile.
I principali delitti contro la libertà morale sono la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), reato più comunemente chiamato “stalking”.
Anche per il reato di atti persecutori (stalking) il termine per proporre la querela è di sei mesi.
I delitti della quarta sezione sono posti a tutela dell’inviolabilità del domicilio, bene altresì coperto da garanzia costituzionale all’art. 14 Cost.
I principali reati di questa categoria sono la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
I delitti contro l’inviolabilità dei segreti garantiscono un bene di rango anch’esso costituzionale, ossia la libertà e la segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost.
Si tratta, tra gli altri, dei reati di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).
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