Cybersquatting e tutela dei nomi a dominio – Avv. Simona Aduasio

Cybersquatting e la Tutela dei nomi a dominio

tutela nomi a dominio

Il fenomeno del cybersquatting
e la tutela dei nomi a dominio

Con il termine cybersquatting (“accaparramento di nomi a dominio”) – o anche con l’espressione domain grabbing – si indica l’atto di pirateria informatica con il quale si registra abusivamente un dominio internet utilizzando il nome (domain name) di un marchio noto, al fine di rivenderlo ai soggetti o alle imprese defraudate a prezzi esorbitanti ovvero al fine di indirizzare la clientela del web verso il dominio abusivamente creato.

Rientra inoltre nel fenomeno di accaparramento di nomi a dominio il cosiddetto typosquatting, cioè la registrazione di domain name contenenti dei refusi rispetto al nome originale che l’imitatore intende violare, contando su possibili errori di digitazione dei visitatori della rete.

Diversamente dagli Stati Uniti d’America che tutelano il cybersquatting con l’Anticybersquatting Consumer Protection Act del 1999, in Italia manca una legislazione specifica sul punto.

Tuttavia la giurisprudenza prevalente ha equiparato il domain name all’insegna. Conseguentemente, ha ritenuto applicabile alla registrazione di un sito confondibile con un marchio registrato altrui la disciplina dei nomi (art. 7 c.c.), dei marchi e dei segni distintivi (artt. 2569 – 2574 c.c.), oltre che la normativa penale relativa alla contraffazione (art. 473 c.p.).

La giurisprudenza prevalente ritiene pertanto preferibile non applicare la regola del “first come, first served“, che sarebbe invece valida qualora si considerassero i nomi a dominio quali semplici codici di posizionamento nel web.

Per combattere il cybersquatting, l’Organizzazione mondiale per la proprietà industriale (OMPI o WIPO) ha introdotto, unitamente all’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la cosiddetta procedura di riassegnazione o MAP (Mandatory Administrative Proceeding).

Pertanto anche in Italia la tutela dei nomi a dominio è assicurata mediante l’esperimento di tali procedure di riassegnazione.

Affinché un dominio venga considerato abusivo – in base alla Policy ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – e possa dunque essere riassegnato a colui che lo reclami, è necessario che ricorrano i tre seguenti presupposti:

  • che il nome a dominio sia identico oppure confondibile con il marchio del ricorrente;
  • che il ricorrente dimostri di avere un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio oggetto di controversia;
  • che l’autore del cybersquatting abbia registrato il domain name in malafede.
Cybersquatting e la tutela dei nomi a dominio – Avv. Simona Aduasio